ELETTROSMOG: LE SOLUZIONIdifenditi dall' elettrosmog

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

Art. 1. (Finalità della legge) 

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali
diretti a: 

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e
della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto
dell’articolo 32 della Costituzione; 
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a
lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in
applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174,
paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea; 
c) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere
l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a
minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. 

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai
rispettivi ordinamenti. 

Art. 2. (Ambito di applicazione) 

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le
apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che
possano comportare l’esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e
della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la
presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti
radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli
impianti per radiodiffusione. 

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di
esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli
apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e
lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli
articoli 10 e 12 della presente legge. 

3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme
della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a). 

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i
predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od
operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate
con il decreto di cui al comma 3. 

Art. 3. (Definizioni) 

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si assumono le
seguenti definizioni: 

a) esposizione: č la condizione di una persona soggetta a campi
elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di
origine artificiale; 
b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai
fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere
superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e
dei lavoratori per le finalitŕ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a); 
c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non
deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi
adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini
della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere
raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge; 
d) obiettivi di qualità sono: 1) i criteri localizzativi, gli standard
urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle
migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo
le competenze definite dall’articolo 8; 2) i valori di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le
previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della
progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi; 
e) elettrodotto: č l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e
delle cabine di trasformazione; 
f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: č ogni tipo di
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro
specifica attivitŕ lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici; 
g) esposizione della popolazione: č ogni tipo di esposizione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione
dell’esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per
scopi diagnostici o terapeutici; 
h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piů
trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme di trasmettitori e
ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in
una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione,
radiocomunicazione o radioastronomia; 
i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del
servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei
terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: č la stazione di terra per il
servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica. 

Art. 4. (Funzioni dello Stato)

1. Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità, in quanto valori di campo come definiti dall’articolo 3,
comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente
interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative
omogenee in relazione alle finalità di cui all’articolo 1; b) alla
promozione di attività di ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell’attivitŕ di raccolta,
di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il
Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità
promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di
lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un
programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di
cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi
all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza; c)
all’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali
interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti
nell’ambiente; d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei
piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, con particolare
riferimento alle prioritŕ di intervento, ai tempi di attuazione ed alle
modalitŕ di coordinamento delle attività riguardanti piú regioni
nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle
implicazioni di carattere economico ed impiantistico; e)
all’individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento
dell’inquinamento elettromagnetico; f) alla realizzazione di accordi
di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari
degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo
comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per
emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere
tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano
di minimizzare le emissioni nell’ambiente e di tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione
superiore a 150 kV; h) alla determinazione dei parametri per la
previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all’interno di tali
fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad
uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti
una permanenza non inferiore a quattro ore. 

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento
elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto
per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge: a) per la popolazione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui
all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
Conferenza unificata; b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme
restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della sanitŕ, sentiti i Ministri dell’ambiente e del lavoro e della
previdenza sociale, il Comitato di cui all’articolo 6 e le competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresí, il regime di
sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori
professionalmente esposti. 

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state
raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del
Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti
di cui al comma 2, lettere a) e b). 

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di
risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’ambiente, sentito il Comitato di cui all’articolo 6 e
la Conferenza unificata. 

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di
qualitŕ previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per le finalitŕ di cui al presente articolo č autorizzata la spesa di
lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le
attivitŕ di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a
decorrere dall’anno 2001 per le attivitŕ di cui al comma 1, lettera
c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al
comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma
di cui agli articoli 12 e 13. 

Art. 5. (Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di
elettrodotti) 

1. Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, con apposito
regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 29, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei
Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attivitŕ culturali, previo
parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le competenti
Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative
alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei
tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di
elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con
lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad
evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere
adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la
costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli
imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi
storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e
ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo
restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione. 

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate
misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo
stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e
di collisione dell’avifauna. 

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 é definita una
nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione
e all’esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in
modo da assicurare il rispetto dei princěpi della presente legge,
ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti
criteri e princěpi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto
ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini; c)
concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell’ambito
dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati; d)
individuazione delle responsabilitŕ e delle procedure di verifica e
controllo; e) riordino delle procedure relative alle servitů di
elettrodotto e ai relativi indennizzi. f) valutazione preventiva dei
campi elettromagnetici preesistenti. 4. Le norme, anche di legge,
che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal
regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 

Art. 6. (Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento elettromagnetico) 

1. Č istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la
riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato
ŤComitatoť. 

2. Il Comitato č presieduto dal Ministro dell’ambiente o dal
Sottosegretario all’ambiente delegato, ed č composto altresě dai
Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanitŕ, dell’universitŕ e
della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza
sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
per i beni e le attivitŕ culturali, dei trasporti e della navigazione, delle
comunicazioni, della difesa e dell’interno. 

3. Il Comitato svolge le attivitŕ di cui agli articoli 4, comma 1,
lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13. 

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2,
lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1. 

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti
previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al
Parlamento sulla sua attuazione. 

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo
gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica
e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della
presente legge.

7. Per l’istituzione e il funzionamento del Comitato č autorizzata la
spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno
2001. 

Art. 7. (Catasto nazionale) 

1. Il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), é
costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dal Ministro dell’ambiente, sentiti il Ministro della
sanitŕ ed il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
nell’ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui
all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno
1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i
catasti regionali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d). Le
modalitŕ di inserimento dei dati sono definite dal Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per
quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse
connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per
usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e
con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per
quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda
l’inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i
Ministri della difesa e dell’interno, per quanto riguarda l’inserimento
dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed
apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia. 

Art. 8. (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualitŕ
nonchč dei criteri e delle modalitŕ fissati dallo Stato, fatte salve le
competenze dello Stato e delle autoritŕ indipendenti: a) l’esercizio
delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e
degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e
degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio
1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all’articolo 4, comma
2, lettera a), e dei princěpi stabiliti dal regolamento di cui
all’articolo 5; b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con
tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di
rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell’articolo 4 e
dell’obbligo di segnalarle; c) le modalitŕ per il rilascio delle
autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente
articolo, in conformitŕ a criteri di semplificazione amministrativa,
tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
preesistenti; d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con
il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), di un
catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel
territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione
della popolazione; e) l’individuazione degli strumenti e delle azioni
per il raggiungimento degli obiettivi di qualitŕ di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera d), numero 1); f) il concorso all’approfondimento
delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in
particolare quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le
regioni si attengono ai princěpi relativi alla tutela della salute
pubblica, alla compatibilitŕ ambientale ed alle esigenze di tutela
dell’ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l’articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le
competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di
quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. 

5. Le attivitŕ di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da
installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con
funzioni attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica sono definite
mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive
modificazioni. 

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici. 

Art. 9. (Piani di risanamento) 

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su
proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano
di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque
entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici giŕ
esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli
obiettivi di qualitŕ stabiliti secondo le norme della presente legge.
Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o
inadempienza dei gestori, il piano di risanamento č adottato dalle
regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre
mesi. Il piano, la cui realizzazione č controllata dalle regioni, puó
prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione
in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di
diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento é effettuato con onere
a carico dei titolari degli impianti. 

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano
una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela
della salute e dell’ambiente. I proprietari di porzioni della rete di
trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la
disponibilitŕ sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della
rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), le
proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza,
nonchč tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione
della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i
progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di
esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli
obiettivi di qualitŕ stabiliti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di
attuazione, adeguandosi alle prioritŕ stabilite dal citato decreto,
considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a
piú elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimitŕ di
destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare
riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4,
comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il
piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 č
proposto dalla regione entro i successivi tre mesi. 

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta
di piano di risanamento é presentata al Ministero dell’ambiente. Il
piano č approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e
prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell’ambiente, di
concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanitŕ e
le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione
non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é
presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali
modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i
comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso
di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli
elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV č adottato dalla
regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma. 

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro
dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro
il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere
comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non
risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 4 ed
alle condizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell’adeguamento ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualitŕ
stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della presente
legge. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei proprietari
degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79. L’Autoritŕ per l’energia elettrica ed il gas, ai
sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n.
481, determina, entro sessanta giorni dall’approvazione del piano
di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi
all’attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le
modalitŕ e le condizioni per il loro eventuale recupero. 

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per
l’elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti
regionali e l’esercizio delle attivitŕ di controllo e di monitoraggio, é
autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere
dall’anno 2001. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 15, versate all’entrata del bilancio dello Stato,
sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposite unitŕ previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente; tali somme sono destinate,
sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla
concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse
ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma,
ai fini dell’elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione
dei catasti regionali e dell’esercizio delle attivitŕ di controllo e di
monitoraggio. 

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei
sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli
impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano,
dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o
di coloro che ne abbiano comunque la disponibilitŕ, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 15, comporta il mancato
riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione
nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la
disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi,
garantendo comunque i diritti degli utenti all’erogazione del servizio
di pubblica utilitŕ. La disattivazione č disposta: a) con
provvedimento del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il
Ministro della sanitŕ e del lavoro e della previdenza sociale nonché
le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con
tensione superiore a 150 kV; b) con provvedimento del presidente
della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con
tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con
esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e
degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche
per trasmissione di dati, la cui disattivazione é disposta con
provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura
l’uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale. 

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del
comma 1 dell’articolo 3 deve essere applicata una etichetta
informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di
esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti
di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali
e regionali e le distanze di rispetto. 

Art. 10. (Educazione ambientale) 

1. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanitŕ,
dell’universitŕ e della ricerca scientifica e tecnologica e della
pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di
informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio
1986, n. 349. A tale fine č autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dall’anno 2001. 

Art. 11.(Partecipazione al procedimento amministrativo) 

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di
cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e
approvazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma
2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al
procedimento amministrativo. 

Art. 12. (Apparecchiature di uso domestico, individuale o
lavorativo) 

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro della sanitŕ, previo parere del Comitato e sentite le
competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione
europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei
consumatori e istruzioni per l’uso dei prodotti, le informazioni che i
fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso
domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai
lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o
schede informative. Le informazioni devono riguardare, in
particolare, i livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal
dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre
l’esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le
principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono
individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi
č emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o
per i quali tali emissioni sono da ritenersi cosě basse da non
richiedere alcuna precauzione. 

2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di
programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso
domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare
tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni. 

Art. 13. (Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico) 

1. Il Ministro dell’ambiente, su proposta del Comitato, promuove
la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di
servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare
tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni. 

Art. 14. (Controlli)

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le
funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per
l’attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente, di cui al decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di
vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti. 

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione
dell’ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le
amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto
tecnico dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, dei
presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell’Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori
territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle
specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti. 

3. Il controllo all’interno degli impianti fissi o mobili destinati alle
attivitŕ istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei
Vigili del fuoco č disciplinato dalla specifica normativa di settore.
Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di
polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell’esercizio delle funzioni di
vigilanza e di controllo, puň accedere agli impianti che costituiscono
fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformitŕ alle
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per
l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale č munito di
documento di riconoscimento dell’ente di appartenenza. 

Art. 15. (Sanzioni) 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell’esercizio o
nell’impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione
ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri previsti dall’articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti
dall’articolo 16 č punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La
predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di
attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i
tempi ivi previsti. 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di
tutela di cui all’articolo 5, comma 1, č punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire
200 milioni. In caso di recidiva la sanzione č raddoppiata. 

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e
2 sono irrogate dalle autoritŕ competenti, sulla base degli
accertamenti effettuati dalle autoritŕ abilitate ai controlli ai sensi
dell’articolo 14. Le autoritŕ competenti all’irrogazione delle sanzioni
di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all’articolo
4, comma 2. 

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della
tutela dell’ambiente e della salute, dall’autorizzazione, dalla
concessione o dalla licenza per l’installazione e l’esercizio degli
impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della
sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi.
In caso di nuova infrazione l’atto autorizzatorio č revocato. 

5. La sanzione di cui al comma 4 č applicata dall’autoritŕ
competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l’atto
autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autoritŕ
abilitate ai controlli. 

6. L’inosservanza del decreto di cui all’articolo 12, comma 1, č
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni. 

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non č
ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 

Art. 16. (Regime transitorio) 

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), si
applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio
1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le
disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre
1998, n. 381. 

Art. 17. (Copertura finanziaria) 

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a
lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si
provvede: a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall’anno
2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito dell’unitŕ previsionale di base di parte corrente ŤFondo
specialeť dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente; b) quanto a lire 13.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle
proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unitŕ previsionale di
base di conto capitale ŤFondo specialeť dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente. 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. 

IL PRESIDENTE 

 


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