ELETTROSMOG:
LE SOLUZIONI
Criterio della distanza – principio di prevenzione – principio di minimizzazione- principi della “precauzione e dell’azione preventiva” (di derivazione comunitaria, sancito dall’art. 174 par.2 del Trattato di Roma) – attuali conoscenza scientifiche – legittimità delle c.d. fasce di rispetto in prossimità delle zone densamente abitate – c.d. ricettori sensibili al dal fascio – tutela di un valore fondamentale della persona quale è quello della salute umana garantita e tutelata dall’art. 32 della Costituzione.
La mancata predeterminazione, con legge, di fasce di rispetto valevoli
erga omnes non può interpretarsi quale indice di inutilità delle medesime a
salvaguardia dal rischi di esposizione – fasce di rispetto.
E’ illegittimo l’insatallazione di impianti di telefonia mobile su
tutto il territorio comunale, sul presupposto che trattasi di “opere di
urbanizzazione primaria” e pertanto compatibili astrattamente con qualsiasi
destinazione di zona.
Installazione di impianti per telefonia cellulare – necessità della
concessione edilizia – impatto estetico-ambientale.
Il potere regolamentare riconosciuto ai comuni in ambito
d’inquinamento elettromagnetico – natura – L.142/90 e d.lgs. 267/00 –
minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni posto a salvaguardia
della salute umana – legge-quadro n. 36 del 22.02.2001 – valutazioni
inerenti l’aspetto estetico-ambientale – regolamenti organizzativi o di
pianificazione – piani di risanamento per le aree inquinate – erogazione del
servizio.
Elettrosmog – i rischi di gravi patologie – pericolo potenziale per
la salute umana – principio di precauzione – prioritarie esigenze preventive
di tutela della salute umana – affievolimento dell’interesse economico.
L’applicazione del principio di precauzione – l’assenza di conoscenze scientifiche – esposizione alle c.d. radiazioni non ionizzanti promananti dagli impianti di telefonia mobile – panorama europeo.