ELETTROSMOG:
LE SOLUZIONI
Regolamento
comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di
telecomunicazione per telefonia cellulare e per diffusione di segnali
radiotelevisivi – legittimità sotto l’aspetto urbanistico – tutela del
territorio o delle esigenze di decoro urbanistico o edilizio – motivazione.
Parti: TIM s.p.a. contro Comune di Alessandria
Il
Supremo Organo Amministrativo, nella sentenza in riferimento, uniformandosi ad
una propria precedente decisione in materia
(n. 3095 del 3 giugno 2002): “ l’introduzione di
misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze,
localizzazioni ecc.) trova giustificazione solo se sia conforme al principio di
ragionevolezza ed alla natura delle competenze urbanistico edilizie esercitate e
sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze, acquisite
attraverso un’istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e
la sua idoneità al fine perseguito”, ha accolto l’appello proposto
dalla TIM s.p.a. nei confronti del Comune di Alessandria
avverso la sentenza di primo
grado, sentenza questa che, nel confermare l’incompetenza del suddetto Comune
riguardo all’emanazione di un nuovo regolamento comunale che determinava i
campi massimi di emissione delle onde elettromagnetiche nelle zone ricomprese
nel territorio comunale, aveva respinto il motivo per il quale il Comune non
avrebbe potuto suddividere il proprio territorio in aree omogenee ove
l’installazione dei detti impianti fosse proibita.
Quest’ultimo
motivo è stato oggetto di impugnativa ad opera della Società ricorrente in
sede di riesame.
In
base alla documentazione acquisita è risultato come il Consiglio Comunale
nell’emanare il proprio regolamento avesse stabilito per gli impianti
ricetrasmittenti il rispetto di una distanza minima di almeno 300m
dagli immobili sedi di convivenza (’art. 3 del regolamento comunale
(“...e deve essere installata ad una distanza di almeno 300metri
dal perimetro esterno delle aree destinate ad asili,
scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo,
carceri o altre sedi di convivenza”), ovvero dalle cosiddette aree
sensibili.
Tale
formulazione non aveva tenuto in considerazione alcuna né la tutela del
territorio, né le esigenze di decoro urbanistico o edilizio, e si è basata
esclusivamente sull’esigenza, peraltro già ritenuta non consentita dallo
stesso TAR, di ridurre l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici.
La
società appellante ha dedotto, quale ulteriore motivo del ricorso, che il
Comune nel determinare le suddette fasce di rispetto non avesse esercitato
un’adeguata istruttoria mediante rilevazioni preventive del campo
elettromagnetico.
Il
Comune ha semplicemente dichiarato come il funzionamento degli impianti di
ricetrasmissione: “...comporta l’emissione di campi elettromagnetici, i cui
probabili effetti dannosi sulla salute umana, denunciati dai mezzi di
informazione, destano nella popolazione una certa preoccupazione”.
Il
Consiglio di Stato ha fatto proprie tali censure in quanto ritenute fondate.
Lo
stesso organo giudicante ha, quindi, rilevato come lo stesso Comune abbia
emanato il regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di
telecomunicazione, “...senza esercitare i poteri previsti dall’art. 8,
comma 6, della legge n. 36 del 2001, neppure menzionato nel testo della
delibera...”.
Il suddetto articolo che, letteralmente, recita: “ i comuni possono
adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione, ai
campi elettromagnetici”, deve essere interpretato nel senso che tra le
competenze demandate ai Comuni non rientra, nè la fissazione dei campi massimi
di emissione delle onde elettromagnetiche diversi da quelli statali, anche se
supportati da ragioni di ordine urbanistico o paesaggistico, né la creazione di
aree “protette” esenti dall’influsso elettromagnetico.
Per
tali motivi, il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’appello della società
ricorrente, ha disposto l’annullamento del dettato del regolamento comunale nella parte in cui erano previste
fasce di rispetto per l’installazione degli impianti di telefonia cellulare.
In
estrema analisi, nessuna tutela di ordine sanitario, mediante la fissazione di
limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche diversi da quelli statali
spetterebbe, quindi, alle amministrazioni comunali, nemmeno attraverso un
esercizio strumentale attuato mediante disposizioni di carattere edilizio ed
urbanistico.
La
tutela sanitaria, mediante la determinazione dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, ai fini della
progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici,
spetterebbe unicamente allo Stato, giusta previsione dell’art. 4 della stessa
legge (Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità...
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto...).
Non
può, inoltre, introdursi un divieto generalizzato all’installazione degli
impianti sul territorio comunale in quanto ciò equivarrebbe alla negazione del
servizio pubblico.
Se,
invece, il divieto riguarda solo alcune zone del territorio, tale divieto o
limite deve essere finalizzato ad un corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti di ricetrasmissione.
Non
è, comunque, cosa rara imbattersi in pronunce, dei giudici di primo grado, che
riconoscano agli enti locali, assieme alle finalità urbanistiche di zona,
l’esercizio della tutela della salute pubblica, tenuto conto delle
raccomandazioni della Comunità Europea e dei dettami della Costituzione
nazionale in materia ( si veda a riguardo TAR Sicilia ordinanza 24/10/2001 n.
2007, già nella rubrica, e TAR
Puglia ordinanza 9 novembre 2000, n.1287 ).
Le amministrazioni comunali, possono, solamente in via eccezionale,
tutelare la salute pubblica, con l’introduzione di divieti specifici e con
l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti statuenti limiti di
esposizione più severi di quelli statali.
Tali
ordinanze e divieti, atti a tutelare la salute dei cittadini, sono degli
strumenti “extra ordinem” che possono essere emanati solo nel caso in cui si
verifichino fatti imprevisti per i quali sia impossibile l’utilizzazione dei
normali mezzi predisposti dall’ordinamento giuridico.