ELETTROSMOG:
LE SOLUZIONI
TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ. II. Ordinanza
del 30 maggio 2001.
La L. n. 36/2001 prevede, all’art. 9, 4º comma - sulla base di un
criterio assolutamente prudenziale e cautelativo - i tempi per il risanamento
degli elettrodotti (entro il 2004 e il 2008, in caso di non conformità
rispettivamente ai limiti ed alle condizioni di cui agli art. 4 e 5 d.p.c.m. 23
aprile 1992), con la conseguenza che è illegittima, e va quindi rigettata, la
richiesta di risanamento rivolta al giudice per ottenere in via d’urgenza il
detto risanamento, in violazione della tempistica prevista dalla predetta
disposizione di legge, volta proprio alla tutela della salute e vincolante per
il giudice ai sensi dell’art. 101 cost.